La confisca “allargata” nei reati tributari
La legge 157/2019, di conversione del decreto fiscale 124/19, ridimensiona e restringe il campo di applicazione del nuovo art. 12 ter del D.lgs. 74/2000 sulla “confisca allargata o per sproporzione” per i reati tributari.
Pare opportuno, innanzitutto, soffermarci brevemente sulla disciplina della c.d. “confisca allargata”, disciplinata oggi, dopo la riforma del 2018, dall’art. 240 bis c.p. ma introdotta con il D.L. 306/1992, a cui la norma rinvia.
La norma stabilisce che, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati elencati, il Giudice deve disporre la confisca dei “del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”
All’ultimo comma, inoltre, la disposizione legittima anche la confisca per equivalente nel caso in cui non sia possibile procedere direttamente all’applicazione della misura ablativa sul denaro, beni o utilità di cui il soggetto non possa giustificare la provenienza.
Molto controversa e oggetto di ampio dibattito è la natura giuridica di tale istituto: la Giurisprudenza la riconduce alle misure di sicurezza, vista la sua applicazione post sentenza di condanna, ma ad oggi la sua distanza dalla confisca di prevenzione, applicata praeter probationem delicti e sottoposta ad un regime più garantistico, si è di molto assottigliata: infatti, come sostenuto dalla Dottrina, la ratio di tale norma è la presunzione che il soggetto, condannato per un reato, abbia compiuto altri delitti, non accertati, che gli abbiano permesso di incamerare nel proprio patrimonio denaro, beni o altre utilità sproporzionate rispetto alle entrate regolari da lui dichiarate.
Pertanto, la sproporzione dei beni e la condanna, fungono da meri dati da cui partire per azionare il percorso presuntivo che sfocia nell’assunto secondo cui “il reo abbia compiuto altri reati, non accertati, da cui deriverebbero i beni [sproporzionati rispetto a quanto oggetto di dichiarazione dei redditi] di cui egli dispone” (Corte Cost. ordinanza n. 18/1996).
Si noti che oggi i presidi garantistici per l’applicazione della confisca allargata ex art. 240 bis si sono ridotti notevolmente in quanto si prevede la sua applicazione nel procedimento di esecuzione, anche in assenza di una formale condanna in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o in Cassazione.
Venendo alla confisca per sproporzione per i reati tributari, l’art. 12 ter del D.lgs. 74/2000 dispone che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando:
- a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
- b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;
- c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
- d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
- e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2”.
Rispetto al Decreto Legge, il novero dei reati presupposto all’applicazione della confisca per sproporzione si è ridotto: infatti, sono stati esclusi la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’occultamento o distruzione di documenti contabili e l’indebita compensazione.
Inoltre, si noti che con la Legge di Conversione la soglia dell’imposta evasa o degli elementi fittizi indicati, per l’applicazione della misura, è raddoppiata.
Tale tipo di confisca, come specificato dalla Legge di Conversione, si applica, diversamente dalle altre misure di sicurezza, esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Avv. Margherita Rossi