La responsabilità solidale dei committenti: cosa cambia per le imprese della filiera e per i professionisti
D.L. 26 ottobre 2019, n. 214 (c.d. “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020)
Come per effetto di una altalena perpetua, con l’entrata in vigore del Collegato fiscale i committenti di un appalto tornano ad essere pienamente responsabili in via solidale con appaltatori e subappaltatori, per quel che riguarda la contribuzione e le retribuzioni. Infatti i Committenti sono responsabili solidalmente ex art. 29 L. Biagi e sue successive modifiche e integrazioni che nel tempo hanno ristretto o ampliato l’ambito di applicabilità.
Responsabilità fiscale per i committenti
Con il D.L. n. 124/2019 (art. 4) viene introdotto nel “corpus” del D. Lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) un nuovo articolo, il 17-bis, attraverso il quale si stabilisce che in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto e, come ricorda la relazione tecnica di accompagnamento, subfornitura ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento produttivo, compresa la logistica, la spedizione ed il trasporto), il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali.
I committenti gravati dai nuovi oneri non sono soltanto quelli definiti come “imprenditori” ma tutti i soggetti inseriti nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973: si tratta di Enti, imprese pubbliche e private, enti non commerciali e condomini che operano quali sostituti d’imposta.
L’obbligo si riferisce soltanto ai lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Vengono esclusi dall’obbligo soltanto i privati, come ad esempio il soggetto che, direttamente, si affida ad una impresa per ristrutturare i propri servizi all’interno della sua abitazione.
La norma parla di lavoratori impiegati direttamente nella esecuzione delle opere e dei servizi. Si tratta, quindi, di soggetti per i quali vengono applicate le ritenute fiscali (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a termine, part-time, apprendisti, intermittenti, ma anche collaboratori ex art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, ex art. 409 n. 3, cpc, ex art. 2222 c.c., ecc.) ovviamente, per la sola prestazione svolta direttamente.
L’obbligo del committente è di procedere al versamento delle ritenute effettuate dalle imprese entro il limite dei bonifici ricevuti ed entro la scadenza legale e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici ed affidatarie.
Ma cosa succede se le imprese della filiera rimangono “inerti”, nel senso che non effettuano alcuni dei passaggi fondamentali richiesti dalla disposizione (trasmissione dei dati, dei bonifici, o richiesta al committente, per una compensazione di crediti inesistenti o inesigibili)?
Il committente (Art. 4 comma 9) ha il potere di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme al pagamento delle ritenute eseguite dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate competente per territorio: non è possibile, secondo la previsione normativa, alcuna azione esecutiva promossa dalle imprese appaltatrici od affidatarie fino a quando non sia stato onorato il versamento delle ritenute fiscali.
Avv. Claudia Scarpellini