LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS).

L’entrata in vigore a pieno regime della riforma del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017, conferma la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di assumere anche la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche costituisce infatti una delle “attività di interesse generale” individuate dall’articolo 5 lettera t) del Codice del Terzo Settore (CTS). 

Il legislatore della riforma ha così confermato la compatibilità tra le qualifiche di ASD e APS come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 18/E/2018. L’acquisizione della qualifica di APS è subordinata alle condizioni che l’associazione: i) svolga attività di interesse generale o eventualmente “attività diverse” ma nei limiti di cui all’art. 6 Cts; ii) si avvalga in prevalenza dell’apporto di volontari; iii) la presenza di risorse umane retribuite non superi il 5% dei soci ovvero, in via alternativa, non superi il 50% dei volontari attivi. 

Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno decidere, entro la data di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS – da gennaio 2021), se rimanere al difuori del terzo settore e continuare a fruire dei benefici CONI ovvero se assumere la qualifica di APS e fruire dei benefici del CTS. A tale scenario si affianca l’imminente riforma dello Sport che a sua volta innoverà la regolamentazione istituendo un nuovo registro unico, in sostituzione di quello attualmente tenuto dal CONI.

Diventa allora di particolare interesse conoscere i vantaggi e gli svantaggi che la qualifica di APS comporta, allo stato attuale, per le associazioni sportive dilettantistiche. 

Quanto ai vantaggi l’iscrizione nel RUNTS comporta l’acquisto delle agevolazioni proprie degli Ets quali, ad esempio, la più agevole acquisizione della personalità giuridica e una sicura cooperazione con gli enti pubblici, l’accesso al credito ai sensi dell’art. 67 CTS e la possibilità di avvalersi del regime agevolato per la tassazione previsto dagli artt. 79 e ss. Da ultimo, ma solo per le ASD con entrate commerciali sino a Euro 130.000, è prevista l’applicazione del regime forfettario, ai sensi dell’art. 86 CTS. 

Di contro la scelta di non iscriversi al Registro Unico del Terzo settore e di non divenire APS comporta, per le associazione sportive dilettantistiche, la possibilità di mantenere i benefici fiscali consistenti nello speciale regime forfettario di cui alla l. n. 389 del 1991 e nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148 comma 3 del t.u.i.r. Ed ancora, di non meno importanza, la possibilità di erogare rimborsi forfettari ai propri soci che svolgono attività sportive o funzioni amministrativo-gestionale, con la disciplina di cui all’art. 67, comma 1 lett m) TUIR.

Si può allora affermare che se da un lato il CTS rappresenta una positiva novità nel mondo dello sport dilettantistico dall’altro non è possibile stabilire a priori la convenienza dell’iscrizione al RUNTS da parte di un’associazione sportiva dilettantistica, dipendendo i vantaggi dalle caratteristiche proprie della singola associazione. È ben probabile infatti che i maggiori adempimenti, e soprattutto la modificazione delle agevolazioni fiscali in capo agli ETS, rendano non appetibile per le associazioni sportive dilettantistiche attualmente iscritte nel Registro CONI l’iscrizione nel RUNTS. 

A parere di chi scrive, per poter comprendere a pieno la portata innovativa della riforma del Terzo settore, occorrerà attendere anche il compimento della riforma di diritto sportivo, o meglio la sua integrale conferma, al fine di verificare l’orientamento delle autorità in merito ai vari aspetti fiscali e contributivi, prima di consigliare alle realtà sportive quale scelta di campo intraprendere.