“…la condotta del conduttore è motivo di abuso del bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. È oltremodo ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazioni di fatto dell’immobile o di cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso ciò in applicazione dell’art. 1587 c.c….” (Cassazione civile sez III, ordinanza n. 22680/2020).
La Cassazione con il provvedimento in commento ha confermato le pronunce di merito relative allo sfratto del conduttore per violazione del precetto di cui all’art. 1587 c.c. e della clausola contrattuale relativa alla buona convivenza con i condomini.
Nel caso in esame, la conduttrice è stata condannata in primo grado a rilasciare l’alloggio perché ritenuta inadempiente per violazione dell’art. 2 del contratto ove era previsto il divieto di “compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestie agli altri abitanti dello stabile” nonché dell’art. 1587 c.c. relativo all’obbligo del conduttore di osservare “la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata”.
La conduttrice ha proposto appello ma il gravame è stato rigettato.
La Corte d’Appello infatti, richiamando precedente giurisprudenza sul punto, ha ribadito che il comportamento del conduttore che molesta i vicini, eccedendo il limite della normale tollerabilità, integra inadempimento per abuso di cosa locata nei confronti del locatore “il quale dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie”.
In altre parole, viene affermato il principio secondo cui il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato ma anche quando ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.
Tale pronuncia è stata confermata dalla Suprema Corte che, nel bilanciamento degli interessi sottesi al rapporto locatizio, ha ritenuto maggiormente meritevole di tutela quello del locatore che si veda chiamato a rispondere per fatto proprio della condotta altrui e ha riconosciuto in capo a questi il diritto di sfrattare il conduttore laddove le molestie risultino, come nel caso di specie, gravi e addirittura penalmente rilevanti.
I giudici hanno così sancito la rilevanza oggettiva di condotte ritenute apparentemente private, perché interne al rapporto contrattuale con il proprietario dell’immobile, ai fini della valutazione sull’inadempimento contrattuale.
Avv. Claudia Scarpellini